Fioriere e balconi in condominio

fioriera
Fiori balcone

Molte spesso una clausola contrattuale del regolamento (vincolante per tutti i condomini) dichiara il divieto di collocare fioriere sopra o all’esterno dei davanzali delle finestre e dei balconi.

In questo caso sarebbe inutile anche installare le fioriere ricorrendo a sistemi di sicurezza particolari, perché di fatto l’operatività del divieto non smette di esistere se si utilizzano particolari sistemi di installazione.

Il divieto è operativo sempre e se infranto può portare al rischio di essere costretti a disinstallare e spostare in luogo consentito le fioriere.

Può capitare anche di poter incorrere, oltre che al divieto dettato dal regolamento di condominio, in sanzioni amministrative previste da eventuali regolamenti comunali. Alcuni regolamenti, infatti, fanno divieto di collocare esternamente su terrazzi, davanzali e balconi fioriere, casse, poggioli ecc. senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti da sbarre o da altri ripari fissi.

Fioriere del condominio, quali responsabilità?

Se non dovessero esistere clausole legate al regolamento di condominio, o ancora al regolamento comunale, è giusto tenere a mente alcuni accorgimenti per l’installazione delle nostre fioriere.
Queste sono da identificarsi in quelle regole minime di prudenza, ossia un saldo ancoraggio delle fioriere alle ringhiere o terrazzi per prevenire la caduta accidentale, oltre che utilizzare sottovasi che prevengano lo stillicidio.

Il semplice sgocciolamento dell’acqua dai balconi o terrazze sulle finestre o facciate sottostanti non costituisce un danno al bene comune e né crea pericolo per gli altri.
Diverso, invece, è se ci troviamo davanti ad un copioso sgocciolamento che ricade nella proprietà sottostante superando di fatto la normale tollerabilità, in questo caso il danneggiato può richiedere al giudice di far disinstallare le fioriere oltre che chiedere il risarcimento del danno subito.

Occupazioni delle parti comuni : fioriere, lecito e illecito

Occupare una rilevante parte delle aree comuni in via stabile è naturalmente da ritenersi illecito. Infatti, chi impedisce agli altri condomini di godere della parte comune commette un abuso, dunque illecito. 

Differente è occupare una parte “ragionevole” della parte comune.
Se parliamo dell’installazione di fioriere nella parte comune che migliorino, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell’immobile, il godimento della stessa da parte di tutti i condomini ci troveremmo nella condizione di lecito. 

Per meglio comprendere la situazione di lecito sarebbe opportuno riportare un estratto dell’art. 1102 del c.c.

“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”

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