Raccolta differenziata in condominio

Studio Recchia - Raccolta differenziata

In un condominio si può e si deve effettuare la raccolta differenziata. L’impegno per un presente ed un futuro più pulito ed ecosostenibile è alla base dei principi della nostra società.

Raccolta differenziata: cenni storici

La raccolta differenziata, ormai realtà in molti comuni della penisola Italiana, è uno degli atti più concreti che noi cittadini possiamo compiere affinché costruiamo un presente ed un futuro più green.

Anche se i regolamenti tra comuni in merito alla raccolta differenziata possono risultare differenti, alcuni punti cardine per una corretta raccolta, invece, sono statutari e imprescindibili.

Infatti, la normativa italiana sulla raccolta differenziata risale al 1975, in ragione della promulgazione della direttiva Cee 75/442, che imponeva agli Stati membri di adottare misure idonee per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo.
Dal 1975 si è arrivati al Decreto Legge 3 aprile 2006, n. 152 per poter regolamentare la raccolta differenziata.
Importante è sottolineare come, dopo il DL sopra citato, anche il condominio, inteso come costituzione di un organo, è soggetto al rispetto e all’adeguamento per il recupero dei rifiuti mediante riciclo.

È nel contesto condominiale che che il nostro articolo vuole concentrare la sua attenzione.
In condominio, infatti, è fondamentale riuscire a comprendere quali comportamenti, gestioni e buon costume assumere per una corretta raccolta differenziata, onde violare eventuali norme igienico-sanitarie oltre al rischio di poter incorrere in sanzioni amministrative legate ad un errata raccolta dei rifiuti riciclabili.
Vediamo, allora, quali nozioni, pratiche e comportamenti sono da considerarsi universali e sempre validi in ambito condominiale.

 

Dove collocare i carrellati

Come anticipato nell’ambito della raccolta differenziata anche il condominio deve impegnarsi al recupero dei rifiuti riciclabili.
Per primo il condominio è obbligato a collocare all’interno dei propri spazi comuni i bidoni o carrellati dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e a posizionarli all’esterno durante le ore stabilite per la raccolta.

Sarà compito del custode, portiere, condomino o terzo portare in strada i carrellati.

Proprio sotto il profilo dell’allocazione dei bidoni in “spazi” comuni è giusto sottolineare che si intendono spazi di proprietà del condominio e, pertanto, il posizionamento dei carrellati può avvenire sia in luogo chiuso che aperto.
Una decisione del TAR Sicilia, n. 571 del 6 marzo 2020, sentenzia che quando il condominio è dotato di spazi aperti in questi possono essere alloggiati i cassonetti. Nel caso in cui, però, il condominio non fosse dotato di spazi aperti gli stessi possono essere alloggiati in locali di uso comune al chiuso, questo avviene specialmente in quei condomini di vecchia costruzione.

La scelta, a prescindere dalla disponibilità dei luoghi se chiusi o aperti, spetta in prima battuta all’assemblea che delibera dove i contenitori debbano essere posizionati.
Se tale decisione non viene raggiunta dai condomini sarà compito dell’amministratore prendere una decisione, giustificando la scelta operata, ricordando l’uso proprio, la cura e la manutenzione dei carrellati.

 

Igiene e sanità

Uno degli aspetti più controversi di questo argomento è sicuramente quello legato alla sfera igienico-sanitaria.
Non di rado capita di ricevere, specie nel periodo estivo, lamentele relative a cattivi odori, fuoriuscita di liquami dai carrellati organici, proliferazione di insetti, presenza di topi e animali ed eccessivo accumulo dei rifiuti negli spazi comuni al condominio. 

Ciò non è altro che il frutto di una cattiva se non maleducata azione dei condomini.

La raccolta differenziata prevede, infatti, una gestione del rifiuto in due step.
La prima, prevede, la conservazione del rifiuto nella propria abitazione sino al giorno di raccolta.
Invece, la seconda prevede il conferimento del rifiuto nell’apposito bidone/carrellato nel giorno di raccolta o poche ore prima la raccolta da parte dell’ente preposto.

Tutto ciò, nel 90% dei casi, viene quasi del tutto ignorato o non rispettato.
Il non rispetto della buona gestione del rifiuto causa, oltre che problemi igienico-sanitari, anche liti condominiali e diverbi che si ripercuotono sulla vita dei condomini.

Estetica e decoro

L’estetica è uno degli aspetti importanti per il vivere bene del condominio.
Con l’introduzione dei cassonetti per la raccolta differenziata, specie in quei condomini sprovvisti di spazi aperti e/o nascosti, questa ne potrebbe essere lesa.

Purtroppo, ad oggi, non esiste una disposizione normativa che renda tale problema di fondamentale rilevanza, pertanto ne consegue che in mancanza di appositi spazi dedicati o lontani dalla vista “pubblica” del palazzo, questi debbano essere posizionati nello spazio più consono ed utile al fine di garantire una raccolta differenziata efficace ed organizzata.

Spese di gestione

Le spese relative alla raccolta differenziata devono, secondo quanto previsto dall’ ex art. 1123 primo comma del c.c., essere ripartite fra i condomini in ragione dei millesimi di proprietà.
Bisogna tenere presente che se all’interno del palazzo vi sono unità immobiliari che non si servono di tale servizio, queste, devono essere escluse dalla partecipazione economica (art. 1123 secondo comma del c.c.).

Due delle spese più comuni sono: il posizionamento del cassonetto nella zona esterna al condominio per la raccolta e il lavaggio straordinario degli stessi.

Il primo caso, come anticipato precedentemente, riguarda nel concreto il trasporto da una zona interna al condominio alla strada. In un condominio questo può essere svolto dal custode, rientrando di fatto nelle mansioni quotidiane dello stesso; dai condomini stessi, i quali si organizzano in turni ben specifici durante il mese o anno; oppure da un terzo, una persona esterna al condominio che sotto compenso economico e rilascio di fattura provvede al posizionamento esterno dei carrellati.

Il secondo caso, ossia quello della pulizia straordinaria dei cassonetti, dipende dal regolamento e dal contratto di appalto tra comune ed ente.
Infatti, generalmente da contratto tra le parti la pulizia ordinaria dei carrellati spetta all’ente appaltatore. Può capitare, però, che il condominio ritenga necessaria una pulizia straordinaria che può essere effettuata dall’ente (dove ce ne fosse la possibilità) o da un’impresa di pulizie sotto compenso pattuito. 

Sanzioni e multe

A volte si possono trovare carta o plastica tra i rifiuti organici oppure materiali non riciclabili in quelli riciclabili, opera questa di alcuni condomini o addirittura di persone esterne al condominio. Questo comporta, dopo i primi avvisi di irregolarità, all’emissione di una multa.

Chi paga allora queste sanzioni?

In merito a questo argomento troviamo diverse sentenze anche con risultati diametralmente opposti. 

Una prima posizione la troviamo nella decisione del Tribunale di Milano del 13 febbraio 2018 il quale osserva che:
“la sanzione sia stata all’evidenza irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 L. n. 689 del 1981.”
Vale a dire che non potendo essere riconosciuta la responsabilità del singolo, e dunque la sua identificazione, la sanzione viene emessa a nome del condominio il quale è responsabile della cosa comune e del suo mantenimento.

In senso contrario è la sentenza del Tribunale di Torino n.1027/2018 che ha accolto il ricorso del condominio annullando la sanzione emessa in quanto “la responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno”.

È evidente che in un contesto contrastante di sentenze e decisioni risulta difficile capire chi deve pagare tali sanzioni ed è chiaro come per poter arrivare ad una sentenza bisogna aprire per forza di cose, tramite decisione assembleare, una controversia nei confronti di chi emana la multa.

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