Rendicontazione? Obbligo se cessa l’incarico amministrativo

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Una volta cessato dall’incarico, l’amministratore condominiale è tenuto a restituire tutta la documentazione afferente alla gestione condominiale e la rendicontazione, mediante riconsegna di quanto in possesso, all’amministratore subentrante.

Quando cessa il mandato dell’amministratore?

Come sappiamo l’amministratore di condominio è una figura, professionale e non, che in qualsiasi momento, per differenti ragioni, può cessare il suo operato. La cessazione del mandato può essere volontaria, ossia dell’amministratore che non intende più condurre l’incarico, o revocato dall’assemblea, come previsto dall’ art. 1136 del c.c. (la metà degli intervenuti all’assemblea più uno), che non intende più far amministrare da un determinato soggetto o società il proprio condominio.

Quando un amministratore, dunque, cessa il proprio mandato deve adempiere a dei doveri previsti per legge.

Amministratore uscente quali sono i suoi doveri?

L’art. 1129 c.c., co. 8, obbliga l’amministratore uscente, alla cessazione dell’incarico, a “consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”. 

La L. n. 220 del 2012, dunque, riformando la richiamata disciplina, ha ulteriormente sancito l’obbligo dell’amministratore uscente a riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente alla gestione condominiale e perciò anche di rendere il conto del suo operato, conclusione cui era pacificamente pervenuta la giurisprudenza, facendo applicazione del generale obbligo di rendiconto e di restituzione imposto dall’art. 1713 c.c., co. 

Infatti, la suddetta disciplina, prevede che ci sia l’obbligo da parte dell’amministratore uscente di rendicontazione e, più nello specifico la norma sancisce che il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Questo obbligo deriva dal fatto che la documentazione in questione è detenuta dall’amministratore unicamente nella sua veste di incaricato alla gestione e amministrazione, essendo di esclusiva pertinenza dei condomini mandanti.

Amministratore uscente la rendicontazione è obbligatoria

Come abbiamo visto ogni qual volta un rapporto amministrativo viene interrotto l’amministratore deve rendicontare e consegnare tutta la documentazione al nuovo amministratore.

Vediamo, però, che  per legge (art. 1130 del c.c.) l’amministratore è tenuto all’invio della rendicontazione in sede di chiusura dell’anno amministrativo, momento nel quale è prevista la lettura e la relativa approvazione in assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla scadenza.

Questa disposizione, così come descritta, sembrerebbe escludere l’obbligo di rendicontazione per il periodo parziale di amministrazione, ovvero quel periodo di durata inferiore all’anno.
In realtà l’esplicito richiamo alle norme sul mandato consente di riconoscere un obbligo di rendicontazione dell’amministratore uscente delle gestione, anche parziale, intercorsa tra la chiusura dell’esercizio e la data di cessazione dell’incarico. Dovrà essere, quindi, consegnato all’amministratore subentrante nel passaggio di consegne della documentazione condominiale. Quest’ultimo provvederà poi a porre in essere gli adempimenti necessari per la sua approvazione da parte dell’assemblea condominiale.

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