Delibera: E se l’assemblea cambia idea?
La regola generale è che il condominio può sempre revocare una precedente delibera condominiale: può farlo sia in modo esplicito, con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, che in modo implicito, decidendo la stessa questione già deliberata in precedenza in modo differente e incompatibile con la prima.
Delibera: Cosa è?
La delibera assembleare può ritenersi, senza alcun dubbio, l’atto per eccellenza con cui i condòmini esprimono le loro volontà, con riferimento ad un interesse comune, discusso e valutato in sede assembleare.
È noto come l’approvazione di una delibera, da un lato, obblighi i partecipanti al condominio a conformarsi ad essa e, dall’altro, l’adozione di questa comporti il dovere da parte dell’amministratore, di darvi esecuzione (come previsto dall’art. 1130, primo comma, n.1 c.c. essendo la delibera immediatamente esecutiva e, quindi, vincolante per tutti i condòmini fin dall’atto della sua assunzione)..
La delibera può essere annullata?
L’assemblea ha sempre il potere, in caso di ripensamento, di revocare una decisione.
Di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 40827/21 si è pronunciata sulla materia statuendo che “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea, farebbe venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, e determinerebbe la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, co. 8 c.c., dettato in tema di società di capitali (cfr. Cass. civ. n. 20071/2017; Cass. civ. n. 2999/2010)”.
Questo significa che affinché possa verificarsi la sanatoria con effetti retroattivi (come previsto dall’art. 2377, co. 8 c.c.) è fondamentale che la deliberazione oggetto della modifica o annullamento sia sostituita con un’altra che abbia un identico contenuto.
L’assemblea condominiale può, dunque, sempre adottare nuove delibere abrogative o modificative di altre precedenti aventi il medesimo oggetto: la nuova delibera, purché adottata con le maggioranze prescritte dalla legge, è valida e obbligatoria per tutti i condòmini, anche nel caso in cui la precedente fosse stata adottata all’unanimità.
Come si annulla o modifica una delibera?
Affinché si proceda alla modifica e/o all’annullamento di una delibera è necessario convocare una nuova assemblea condominiale (come previsto dall’ art. 1136, c.c.).
A tal proposito si procederà alla modifica/annullamento/sostituzione della precedente decisione con le normali maggioranze previste per legge per la delibera assembleare. Anche nel caso in cui con la prima assemblea si raggiungesse una maggioranza superiore rispetto alla seconda, quest’ultima andrebbe a sostituire sempre la prima, proprio in quanto successiva.
È chiaro come sia determinante che con la seconda delibera avvenga rispettando il quorum indicato dalle norme inerenti l’argomento specifico, sottoposto al vaglio della assemblea. In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 409/2020, richiamando la pronuncia della S.C. n. 1281/76 statuendo che:
“nessuna norma impone che la deliberazione di revoca venga approvata con la stessa maggioranza di quella revocata, tanto è vero che è possibile revocare a maggioranza una precedente deliberazione approvata all’unanimità.”
L’unanimità nella votazione è necessaria solo nel caso in cui la delibera da sostituire ha contenuto contrattuale (ad esempio la deliberazione avente ad oggetto una modalità di ripartizione delle spese, in deroga ai criteri indicati dal codice civile o dallo stesso regolamento contrattuale).